Art 21 comma 1 lettera "m" della Legge 157/92
"..cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;..."
....e art. 33 comma 6 della Legge regionale Toscana 3/94
"..E' fatto divieto di cacciare quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte ricoperto di neve, e comunque a distanza inferiore a m. 300 da aree innevate. "
Questi sono giorni di grande stress energetico per la fauna che fatica a mantenere la temperatura corporea a livello accettabile; ad eccezione di qualche "fortunato" che vive in tane sotterranee coperte dalla neve (piccoli mammiferi, rettili, anfibi...) o in cavità di muri e alberi (picchi, cinciallegre, storni...), molti altri animali passano le notti all'addiaccio. Quando il gelo e la neve fra pochi giorni passeranno i sopravvissuti saranno occupati a cercare di recuperare l'energia perduta (sotto forma di grasso) e saranno molto meno attenti ai pericoli che li minacceranno. Sarebbe davvero un comportameto responsabile (etico e civile) da parte dei cacciatori lasciare a questi animali il tempo di recuperare prima di riprendere l'attività venatoria...ma chissà se la civiltà ancora alberga nella Piana....
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